Tra i relatori della 15° assemblea dell’Unione Piloti figurava anche il Dr. Paolo Malaguti, avvocato-lobbista, esperto di diritto dei trasporti, accreditato presso il Parlamento Europeo, che ha illustrato i contenuti dei ricorsi attraverso i quali sono state impugnate dall’Unione Piloti varie note del MIMS sulle indicazioni dettate in materia di criteri e meccanismi tariffari.
L’Unione Piloti ha depositato una serie di ricorsi che si rifanno ad uno base il 9561 del 2020 circa l’illegittimità della nota del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 20214 del 10.08.2020.
In premessa va detto – spiega l’avvocato Malaguti che a molti è apparso inverosimile impugnare un provvedimento del Ministero, al quale peraltro, era stato chiesto in via di autotutela di annullarlo. Va da sé che il ricorso è stato presentato in un clima di forte ostilità.
Entrando nel merito, il legale ricorda che la tariffa di pilotaggio si basa su una formula, chiamata “Tartuffo” la quale viene calcolata tenendo conto di un costo fisso e di alcuni costi variabili. Nella determinazione della tariffa concorrono alla quota base (qb) i coefficienti diversificatori “K” che permettono di passare da un valore unico, uguale per tutte le corporazioni, ad un valore che rispecchia la reale situazione operativa di ogni singola corporazione.
La formula è ampiamente conosciuta ed intorno ad essa c’è sempre stata unità di vedute sia da parte dell’utenza che delle rappresentanze sindacali dei piloti. Secondo Malaguti però il tanto richiesto requisito della trasparenza, in ossequio al Regolamento europeo 352/17 è stato nelle recenti note del MIT travisato. Rifare i fattori “K” (che indicano disponibilità dei piloti in servizio, intensità del lavoro, grandi tonnellaggi, lavoro notturno, condizioni ambientali) perché la formula debba essere trasparente – afferma – non ha molto senso. In realtà la trasparenza nella formula c’è già perché la stessa offre un’interpretazione standardizzata su ciò che i fattori “K” rappresentano. Cambiare i coefficienti insiste Malaguti non significa adottare un principio di trasparenza.
Oltre ad una serie cospicua di note del MIMS tutte collegate alla prima del 10.08.20 ne è stata impugnata una più recente del 28.04.22, relativamente all’obbligo della redazione di un bilancio certificato da un revisore esterno, sulla quale, a parere del legale, non c’è molto da discutere.
Come è noto – chiosa Malaguti – l’articolo 120 del Codice esecutivo della Navigazione impone alla Corporazione entro 60 giorni dalla fine di ciascun esercizio finanziario di presentare un rendiconto al Comandante del Porto. La recente nota del MIMS inserisce invece l’obbligo per la Corporazione di redigere un bilancio, secondo le norme del Codice Civile che deve essere certificato da un revisore esterno.
Sicuramente – prosegue il legale – l’intento era quello di introdurre un nuovo standard per il conteggio di alcune spese inserite nella rendicontazione. Qui però siamo di fronte ad una palese violazione di legge. Non è possibile infatti che una nota del MIMS cancelli una norma contenuta nel regolamento attuativo del Codice della navigazione: una legge speciale può essere infatti modificata solo da un’altra legge speciale. Se la nota fosse stata inserita in una legge speciale – prosegue Malaguti – non ci sarebbe stato alcun problema. La nota del MIMS non ha dunque nessuna valenza di legge nei confronti di un’ipotesi di modifica di una norma precedente. E a scanso di equivoci, il legale chiarisce che nemmeno una legge ordinaria permetterebbe di fare questo.
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