Tra i relatori della 15° assemblea dell’Unione Piloti figurava anche il Dr. Fabio Maria Altese, avvocato esperto di diritto civile ed amministrativo che si è occupato dei ricorsi presentati da vari piloti, tra i quali anche il presidente Vincenzo Bellomo, avverso il diniego di istanze di accesso agli atti.
L’articolato intervento del legale è partito dalla domanda se le Corporazioni dei Piloti rientrano o meno nel concetto di Pubblica Amministrazione e se sì, in quale contesto. Come soggetto di diritto pubblico o come soggetto di diritto privato che gestisce un servizio pubblico?
Un primo problema che si è presentato – afferma – è stato se il TAR fosse competente, in quanto si è eccepito che le Corporazioni fossero un soggetto di diritto privato e quindi, non rientranti nelle norme dettate dalla La legge 241/90 che regolamentano l’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.
Su questo aspetto si è pronunciato il TAR della Puglia a proposito di un ricorso presentato dallo stesso avvocato Altese per conto del Presidente dell’Unione Piloti Vincenzo Bellomo il quale si è dichiarato competente in materia: “Sussiste nel caso di specie – recita la sentenza – la giurisdizione di questo giudice diversamente da quanto eccepito a riguardo dall’Avvocatura dello Stato”. “La Corporazione può annoverarsi tra i soggetti di diritto pubblico ai sensi art 22 comma 1, lettera e), della Legge 241/90, per l’attività di pubblico interesse dalla stessa espletata cioè il servizio di pilotaggio delle navi. Tale attività è strettamente connessa all’apporto che alla stessa danno i piloti della Corporazione i quali partecipano alle spese e ai ricavi che dal servizio derivano”.
Deve ritenersi – continua la sentenza – che “gli atti inerenti al servizio di pilotaggio sono i medesimi che si pongono alla base del rapporto tra pilota e la Corporazione in quanto la corretta gestione del servizio ricade su tale rapporto”. Ne deriva – si legge successivamente che la richiesta fatta da un pilota di ottenere l’accesso agli atti della Corporazione “ai fini dell’eventuale tutela delle proprie ragioni verso l’Ente ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo”.
L’avvocato Altese – ha rilevato inoltre – che anche il Consiglio di Stato si era espresso in precedenza in tal senso riferendosi alla cosiddetta Sentenza Dominichini, ovvero che la Corporazione dei Piloti non è un ente privato ma ha natura di soggetto di diritto pubblico.
Ma su quali elementi si fonda una richiesta di accesso agli atti? La legge 241/90 e segnatamente l’art. 22, lett. b) riconosce il diritto di accesso agli atti e documenti della pubblica amministrazione, purché l’istante sia portatore di un interesse “diretto, concreto ed attuale” corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
In proposito – ha spiegato il legale – molti dei dinieghi espressi nell’ambito delle Corporazioni dei Piloti sono stati giustificati con l’assenza di un interesse. Su questo però il TAR della Puglia è stato chiarissimo: “Nel merito il ricorso va accolto in quanto è evidente che l’istanza è stata proposta dal ricorrente nelle vesti di soggetto che partecipa alle spese e alla ripartizione dei ricavi della Corporazione. Quindi sulla base di un interesse specifico al fine di trarre elementi di giudizio circa le modalità di gestione dell’ente dalle quali dipende il suo diritto a partecipare ai relativi risultati in qualità di pilota”. Pertanto è impossibile – insiste l’Avvocato Altese – che un capo pilota neghi il diritto di accedere agli atti perché il ricorrente non ha interesse.
Va detto che spesso – ha poi aggiunto – si frappone da parte dei Capi piloti un muro per non far vedere gli atti della Corporazione. Accade quindi – spiega il legale – che non potendo incidere sul problema dell’interesse, si sono così inventati il problema della privacy. Ecco cosa è stato risposto dall’avvocato che rappresentava un capo pilota ad un suo collega che chiedeva di visionare alcuni atti: “Per la riservatezza commerciale, la richiesta di accesso a tutti i dati contabili è negata, salvo che la parte non intenda ottenerli con i dati obliterati”.
Tutto ciò appare assurdo in quanto la Corporazione non è un’impresa e non svolge un’attività concorrenziale. Una sentenza del Consiglio di Stato – a proposito dell’esigenza della riservatezza delle imprese, spiega: “Deve trattarsi di un’esigenza oggettivamente apprezzabile, lecita, meritevole di tutela, in quanto collegata a potenziali pregiudizi derivanti dalla divulgazione secondo un nesso di proporzionalità”.
Secondo l’avvocato Altese, questo significa – ammesso che la Corporazione possa essere considerata un’impresa – che non si può negare tout court l’accesso agli atti in nome della riservatezza.
Ed allora è importante – conclude- tutelare la trasparenza negli atti gestiti dal capo piloti. Per questo motivo l’Unione Piloti ha deciso di intraprendere anche questa battaglia.
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