05.03.21 – La Corte di Appello di Venezia, accogliendo il ricorso avverso la sentenza n. 2152/2018 pubblicata il 27.11.2018 presentato dall’ex Capo pilota Ciro Romano (nella foto con il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia), ha condannato gli apppellati a rifondere le spese di lite liquidate in primo grado (Euro 113.440.00) ed Euro 9515 per il secondo grado. La vicenda oggetto della sentenza riguarda la stipula effettuata dall’allora Capo Pilota Ciro Romano, in data 17/3/2010 con Generali S.p.a., di una polizza assicurativa rinnovata per tre volte (il cui premio annuo ammontava a Euro 28360.00), in favore dei piloti della Corporazione, per il rischio da “inidoneità specifica totale permanente per malattia o infortunio che determini l’impossibilità ad esercitare la professione di pilota di porto dichiarata con provvedimento definitivo delle apposite Commissioni con conseguente cancellazione dal registro piloti del porto di Venezia ai sensi di quanto disposto dall’articolo 118 RCN”, in assenza di autorizzazione preventiva o ratifica successiva da parte dell’assemblea dei piloti.
In primo grado Il capitano Ciro Romano era stato condannato a risarcire la Corporazione Piloti Estuario Veneto nella misura di Euro 113.440 oltre a rivalutazione e interessi per il danno causato a cui si aggiungevano le spese di lite.
La Corte di Appello nel riformare la sentenza ha riconosciuto la tesi del Capitano Ciro Romano che “la spesa della polizza malattie / infortuni era certamente rientrante tra quelle necessarie al buon funzionamento della Corporazione, non potendosi nemmeno escludere la sua natura di onere sociale (previsto e consentito dall’art. 120 reg. nav. mar); tanto più che la spesa relativa al pagamento del premio di assicurazione era “spesa ammessa” ed in quanto tale componente la tariffa di pilotaggio”.
Inoltre ha chiarito che “la scelta gestoria del Capo Pilota Romano non è stata effettuata in contrasto con direttive ricevute dall’assemblea degli associati (eventualità neppure dedotta in causa) né fu deliberatamente contraria all’interesse della Corporazione, andando – piuttosto- a tutelare gli interessi della collettività organizzata dei marittimi che vi prestano servizio”.
“Fornire un contratto di assicurazione invalidità e malattia destinato a indennizzare il rischio connesso alla impossibilità per il pilota di proseguire, per tali ragioni, la propria attività professionale, non rappresenta – recita la sentenza – una scelta gestoria palesemente arbitraria, visto che, in via generale, può rientrare nel cd welfare aziendale, a maggior ragione se si considera la attuale sensibilità di tutela del lavoro e dei soggetti che lo svolgono quali risorse umane di una società/impresa”.
“Quanto al fatto che i piloti avrebbero già goduto di una precedente assicurazione, è pacifico – afferma la Corte di Appello di Venezia – in causa che tale assicurazione non coprisse, a differenza di quella in questione, anche il danno da malattia, rendendo, così, giustificata la sua stipula”.
“Da ultimo – prosegue la sentenza – merita di essere considerato che l’accensione della polizza in esame costituisce proprio il risultato di una scelta gestoria del Capo Pilota (amministratore della Corporazione ex art. 114 reg. nav.)”.
La Corte rileva anche “che tale scelta attesta proprio l’interesse della Corporazione di garantire appieno i propri associati, tutelandoli quale fattore produttivo/risorsa umana per danni che potessero subire nella prestazione lavorativa a prescindere dalla responsabilità di chicchessia (fosse la Corporazione o il comandante della nave su cui fossero saliti, o chiunque altro); peraltro tale scelta appare dettata anche dall’interesse che, in caso di sinistro, fosse il singolo assicurato a rapportarsi direttamente con l’assicurazione, piuttosto che per il tramite della Corporazione, che avrebbe, in tal modo anche contenuto il rischio di essere coinvolta in vertenze legali in difetto di composizione bonaria di ogni questione”
La sentenza inoltre chiarisce che la stipula delle polizze direttamente a favore dei piloti “è rientrata anche nell’interesse della Corporazione, nella prospettiva di ridurre il rischio di essere coinvolta in complessi contenziosi legali destinati ad individuare il responsabile del danno, anche solo per attivarne la relativa polizza di responsabilità civile. Tra l’altro, la stipula della polizza appare anche rispondere alla finalità mutualistica ed assistenziale della Corporazione. Per tali ragioni, l’appello – si legge – va accolto e la sentenza di primo grado va riformata come da dispositivo”.
IL COMMENTO DEL COMANDANTE CIRO ROMANO
“Citare la sentenza del T.A.R. Sicilia – Sezione Distaccata di Catania – del 7 aprile 2015, n. 947 è stato il gesto disperato di chi vuole sostenere l’indifendibile, e la presenza tra loro del Presidente della più rappresentativa associazione dei Piloti, il vice presidente del Fondo Piloti, il Capo Pilota, i sottocapi Pilota e Piloti pensionati che hanno ricoperto dette cariche, oltre a lasciare sbigottiti, è la conferma che si vuole generare una diversa ripartizione per provocare un nocumento al sottoscritto”, afferma il Comandante Ciro Romano che aggiunge. “Con l’art. 86 del Cod. Nav. il legislatore ha previsto che nei porti dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio è istituita una Corporazione di piloti, avente personalità giuridica, norma che dalla sua emanazione è stata interpretata in chiave monopolistica dalla totalità della prevalente giurisprudenza e della dottrina (per circa 78 anni). Dalla rigorosa disciplina amministrativa, la penetrante presenza e lo strettissimo controllo dell’Autorità Pubblica configurano il servizio di pilotaggio alla stregua di un servizio d’ordine pubblico, da cui deriva la ragione per la quale non si può considerare la Corporazione come un ente privato”.
Il Comandante Romano aggiunge inoltre di “non comprendere come sia possibile che il legislatore nazionale ed europeo concordino sull’esclusione della Corporazione dal regime di mercato mentre chi, dovrebbe difendere gli interessi della categoria a cui appartiene, conviene ed addirittura indica una sentenza che recita (a pag. 6) “il fatto che il servizio in esame non sia stato concepito dal legislatore come ipotesi di “monopolio legale”, da riservare ad un’unica Corporazione di piloti, né può dirsi che esso costituisca necessariamente un “monopolio naturale” nel quale il gestore unico viene selezionato tra tanti aspiranti attraverso una procedura competitiva.”; “… non esclude assolutamente che le Corporazioni possano essere più di una, e possano quindi agire in regime di concorrenza tra loro, offrendo un ventaglio di scelte all’utenza interessata. …” ; (a pag. 9) “… Infatti, è ben possibile – a legislazione vigente – che più piloti decidano di associarsi dando vita a differenti Corporazioni, ed offrano i loro servizi agli utenti del mare, facendosi concorrenza sulle tariffe e sulle modalità di espletamento del servizio….” .
Secondo Romano “il motivo che spinge gli appellanti a sostenere le tesi fino ad oggi esposte non può essere quindi il legittimo intervento dei piloti a vigilare sull’operato del Capo Pilota”.
“Mantenendo fede agli obblighi, derivanti dalla mio incarico di Capo Pilota – conclude il Comandante Romano – ho stipulato il contratto assicurativo che tenesse conto anche della malattia professionale, non contemplata nella polizza stipulata dal Fondo ed “al fine di garantire che i soggetti nei confronti dei quali era stato posto in posizione datoriale potessero lavorare in luogo sicuro secondo quanto disposto dagli artt, 63 e 64 del decreto 81/08 e dal punto 1.1.1. dell’allegato IV al decreto stesso” (Tribunale Penale di Genova, sentenza n. 1660 del 4 novembre 2020 pag. 284), azione che ha messo a riparo la Corporazione da possibile azioni di rivalsa per malattia professionale”.
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