19.05.20 – L’Unione Piloti, attraverso una lunga ed articolata nota, ha sollevato lo scorso 15 maggio una serie di quesiti in materia di verifica dell’idoneità fisica del pilota, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne) e al Comando Generale delle Capitanerie di Porto.
In particolare, il presidente Vincenzo Bellomo, che ha firmato la lettera, pone il problema, avvertendo “l’urgente esigenza di fugare qualsiasi dannoso equivoco”, se il servizio di pilotaggio possa essere ricondotto o meno nella sfera di cui al D.L. 81/2008, “Testo Unico Sulla Salute E Sicurezza Sul Lavoro”,
Tra gli altri dubbi sollevati figura anche quello relativo a chi sia all’interno delle Corporazioni il datore di lavoro il quale – in base alla definizione contenuta nel citato D.L. 81/2008 è il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa – e che quindi non può che essere individuato nel Capo pilota a cui (in quanto datore di lavoro) spetterebbe, la redazione del documento di valutazione dei rischi. Ulteriori chiarimenti vengono infine richiesti dall’Unione Piloti in materia di qualificazione del lavoro dei piloti.
Di seguito proponiamo il testo integrale della lettera, la cui versione originale può essere visualizzato, cliccando sul seguente link.
https://www.unionepiloti.net/wp-content/uploads/2020/05/p019.2020-Visite-Mediche-Piloti.pdf
Si premette che, come è noto, con il Dp rife a) furono istituiti dei gruppi di lavoro, nei quali, guarda caso, non era stata inserita questa associazione, per istituire all’interno di ciascuna corporazione una sorveglianza sanitaria in modo da garantire, con regolarità, la verifica delle condizioni di salute dei piloti effettivi, utilizzando i parametri medici in vigore per la gente di mare e introdurre misure di prevenzione a tutela della salute dei piloti affinché fosse anticipata la sorveglianza sanitaria da inserire nelle modifiche al regolamento al codice della navigazione.
A tal fine, in mancanza di specifica normativa, la Direzione Generale ha disposto di attingere alla normativa di cui al D.L.vo 81/2008 ritenendo sufficiente nominare un medico competente, il quale avrebbe dovuto accertare, tramite un documento del rischio, dal medesimo approvato, quali potessero essere le malattie professionali a cui un pilota potrebbe essere soggetto e, quindi, i parametri costituenti l’attitudine fisica e psichica da mantenere.
Nel corso delle riunioni presso il superiore Ministero, finalizzate alla stesura del decreto in rife c) la scrivente UPI, con la nota in prosecuzione a), ebbe modo di avanzare la proposta “per quanto concerne i Piloti non crediamo che debbano mantenere gli stessi requisiti di quando sono stati assunti, ma siamo dell’opinione che potrebbero essere sottoposti alla vista biennale prevista per il personale navigante, ferma la possibilità di applicare in qualunque momento gli articoli 103 e 117 reg. cod. nav.” proposta che ha visto una inusuale fedeltà di intenti con quella della Fedepiloti la quale anch’essa aveva suggerito di ricondurre la sorveglianza sanitaria alla periodicità ed ai parametri medici in vigore per la gente di mare.
Ciò posto, attraverso le note rife d) e rife e), redatte rispettivamente dal Comandante del Porto di Venezia e dal Capo Pilota della corporazione veneziana, si è avuto notizia di un episodio, la cui trattazione ha lasciato letteralmente basiti. Soprattutto la nota del Capo pilota, foriera di dubbi e dannose incertezze, risulta essere intrisa di gravi imprecisioni e profonde lacune che – attesi i risvolti, reputati di portata generale – merita un immediato intervento chiarificatore. Si ritiene che, forse, la confusione sull’applicabilità della normativa sia dovuta, almeno da quanto si evince dal summenzionato Dp rife a), alla proposta avanzata dalla Fedepiloti, intesa ad introdurre la verifica delle condizioni di salute dei piloti effettivi ed all’introduzione di misure di prevenzione a tutela della salute dei piloti.
E’ appena il caso di accennare che per la verifica delle condizioni di salute, il Comandante del porto, in presenza di riscontri oggettivi, procede alla verifica dell’idoneità fisica e psichica di un pilota attraverso la disciplina di cui all’art. 117 e, allo scopo di rendere tali accertamenti periodici, la Direzione Generale ha richiesto al Ministero della Salute, competente per materia, di fornire, ai propri uffici di sanità marittima, le indicazioni in merito ai parametri medici da utilizzare per verificare la permanenza dell’idoneità alla mansione dei piloti.
Non si ha notizia di risposta in tal senso. Per siffatti accertamenti sanitari, sarebbe stato, pertanto, sufficiente indicare la periodicità della visita medica ed eventualmente stabilire se gli accertamenti clinici fossero affidati alla commissione di cui all’art. 103 reg. cod. nav. Tutt’altro discorso per quanto concerne le misure di prevenzione a tutela della salute dei piloti. Acclarata la carenza normativa, il Ministero ha avvertito l’esigenza di introdurre, in via sperimentale, le misure di tutela di salute, anch’esse soggette ad una sorveglianza sanitaria eseguita dal medico competente.
Ciò posto, l’ambiguità se il servizio di pilotaggio possa essere ricondotto nella sfera di cui al D.L.vo 81/2008, sembra stata determinata dalla sua parziale applicabilità di detta normativa. Si avverte, dunque, l’urgente esigenza di fugare qualsiasi dannoso equivoco. Infatti, sussiste da parte della Corporazione, solo l’obbligo di nominare, i medici competenti, i quali “dopo aver valutato ed approvato il documento di valutazione del rischio ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici”.
Ciò, come peraltro si evince dal DVR e dai protocolli sanitari, ha messo in luce la completa mancanza di conoscenza delle basilari attività svolte dal pilota durante l’esercizio della sua professione. Per essere ancora più chiari non sembra che sia stato posto in luce la differenza tra: • l’idoneità alla mansione: determinata dal medico competente, quale accertamento di uno “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità” e finalizzata all’identificazione di rimedi a possibili danni generati dall’esercizio della professione; • l’idoneità al servizio di pilotaggio: accertata dal medico di porto o delle commissioni mediche, sottesa a compiti non preventivi ma certificativi sul possesso e sul mantenimento dei requisiti fisici e psichici dei piloti, prevedendo visite mediche qualora il Comandante del porto lo ritenga opportuno.
Sulla scorta di tali riflessioni è incontrovertibile che la verifica dell’idoneità del pilota non possa ricadere nell’applicazione della normativa di cui al D. L.vo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Invero, non sembrano nemmeno essere stati fugati i dubbi in merito all’esatta portata di chi sia il datore di lavoro – sulla scorta della definizione contenuta nel citato D.L.vo 81/2008 è il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa – il quale non può che essere individuato nella figura del Capo pilota. Pertanto, a questi sarebbe spettato, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08, di predisporre il documento di valutazione dei rischi che risulta essere uno degli obblighi principali di ogni Datore di Lavoro, peraltro non delegabile, all’interno del quale individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale del danno stesso.
Invece, si assiste all’ingenuo tentativo – presente all’interno delle linee guida per la redazione del DVR, predisposte dalla fedepiloti, di inserire il potere coercitivo in materia attribuito al Capo Pilota quale datore di lavoro e nel contempo lo si vorrebbe sottrarre dalle responsabilità.
La presentazione delle linee guida per la redazione del DVR, è stata effettuata nel corso di una riunione con i capi piloti delle corporazioni italiane, a cui hanno partecipato, oltre ai Capi Pilota, funzionari del MIT, alti rappresentanti del Comando Generale, tutte persone con ampia conoscenza del lavoro del Pilota e dei luoghi ove egli opera. Ciò nonostante l’elaborato più volte menzionato presenta dei giganteschi paradossi quasi a testimoniare, da quanto si legge nei DVR, che coloro che hanno redatto il documento non hanno mai visto una pilotina nel corso della loro vita e non hanno la più pallida idea di come si svolge il servizio di pilotaggio.
Un ulteriore chiarimento dovrebbe essere reso in materia di qualificazione del lavoro dei piloti. Ebbene, in base alla definizione attribuita all’interno delle linee guida delle corporazioni piloti dei porti nazionali, redatte dalla Fedepiloti, i piloti dei porti sono “lavoratori autonomi associati ex lege alla Corporazione e sottoposti al potere di regolazione, vigilanza e disciplinare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ivi incluse le sue articolazioni come la Capitaneria di porto”. Di conseguenza, nel caso si dovesse propendere per assimilare il pilota ad un lavoratore autonomo, egli, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, ha facoltà e, quindi non l’obbligo di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.
Sulla scorta di quanto sopra è cenno, il Ministero e la Capitaneria di Porto, non possono, prima di scogliere le riserve sulla natura del rapporto di lavoro da cui deriva l’individuazione del responsabile (Capo Pilota datore di lavoro o Pilota quale lavoratore autonomo), imporre al singolo pilota di sottoporsi alle visite mediche previste con il Dp. sub a) e sub c). Anche nel caso in cui si volesse sottoporre totalmente l’attività di pilotaggio alla disciplina di cui al più volte richiamato D.Lvo 81/2008, non si sottacciono le difficoltà applicative che dovrebbero tenere conto delle norme in esso contenute nella sua interezza ad iniziare dalla discussione con tutte le parti attrici compreso questa associazione che, poiché molto attenta a rilevare le molteplici incongruenze che possono investire il pilotaggio, normalmente, per talune materie come quella in questione, viene esclusa dalla partecipazione alle riunioni istituzionali. Si reputa, infine, appropriato soffermarsi sulla richiesta formulata con il Dp. sub b).
In realtà, si rimarrebbe veramente sbigottiti se, coloro che sono chiamati a riscontrare il succitato Dp., dovessero formulare valutazioni positive, atteso il contenuto del DVR che, compara le pilotine a petroliere ULCC e, per quanto concerne i piloti, non prende assolutamente in considerazione i rischi a cui è veramente esposto un pilota. Si rimane fiduciosi in attesa di risposta con la stessa tempistica che, normalmente viene riservata alle altre associazioni.
Il Presidente C.L.C. Vincenzo Bellomo
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