Comunicati

Codice Etico UP

Preambolo.

Il presente codice rappresenta il sentire comune della collettività dei piloti associati ad Unione Piloti, ed è nato per sancire quelli che sono i doveri morali dei rappresentanti sindacali nei confronti degli associati.


Trasparenza.
Art. 1. Ogni operazione effettuata da rappresentanti sindacali nell’esercizio delle loro funzioni, deve essere pubblicata in documenti ufficiali dell’associazione quali, ad esempio, stampe, volantini, messaggi su supporto informatico.
Art. 2. La conoscenza accumulata dal rappresentante attraverso l’attività in associazione deve essere messa a disposizione di tutta la collettività attraverso la divulgazione di studi, esperienze, contatti con enti esterni
Art. 3. Ogni riunione alla quale partecipa Unione Piloti deve, nei limiti del possibile, essere presenziata da almeno due membri dell’associazione. Se, a causa di specifica richiesta della controparte aziendale, ciò non fosse possibile, il contenuto della riunione deve essere reso noto all’interno della Associazione nel più breve tempo possibile.
Art. 4. Il rappresentante sindacale deve, se applicabile, depositare presso la segreteria il suo foglio turni mensile.
Art. 5. E’ vietato a qualsiasi rappresentante di accettare, in via personale o in qualità di membro di associazioni di cui fa parte, contributi, doni o favori da parte dell’azienda per cui lavora.

Correttezza

Art. 6. Il comportamento personale dei rappresentanti sindacali non deve essere tale da ledere l’immagine della categoria, dando adito a sospetti circa il perseguimento di interessi personali, sfruttando la carica che si ricopre in ambito sindacale.

Art. 7. Chiunque voglia ricoprire posizioni sindacali quali: Collegio di Presidenza, Consiglio dei delegati e qualsiasi altro incarico che consenta al rappresentante di firmare accordi con l’azienda in cui si può concedere una contropartita economica o normativa, non può ricoprire ruoli aziendali dirigenziali offerti (rif. Art. 4i Statuto). Questa norma si applica fino a due anni dopo il momento in cui il rappresentante ha cessato il suo incarico sindacale.

Art. 9. Eventuali deroghe a quanto previsto dall’art. 7 possono essere richieste dall’interessato e ammesse soltanto con il parere favorevole della maggioranza assoluta del Collegio di Presidenza e del Consiglio dei Delegati, che, in quel caso, svincolano il rappresentante sindacale dall’adempiere all’impegno morale che si è assunto nel momento in cui ha accettato di rappresentare la comunità dei piloti.
Doveri di colleganza
Art. 10. La rappresentanza sindacale si deve intendere nei confronti di tutti i piloti, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto e dalla società per la quale si lavora.
Art. 11. Ogni associato ha diritto ad eguale rispetto e non sono tollerate espressioni lesive della dignità di nessuno.
 


Collegio dei Garanti

Art. 13 Al Collegio dei Garanti viene assegnato il compito di vigilare sull’applicazione del presente Codice

Art. 14 Qualora si venga a conoscenza di violazione del presente Codice e sia presente una denuncia specifica interna, sarà convocata dal Presidente del Collegio dei Garanti una riunione, in seduta straordinaria, per la valutazione del contendere.
Il presidente del collegio dei Garanti convocati ed ascoltati gli interessati esprimerà un parere che verrà comunicato al presidente dell’ Associazione e diffuso sugli organi di informazione dell’associazione (supporto informatico, stampe, SMS).
Art. 15. Il Presidente dell’ Associazione, presso atto del parere del collegio dei Garanti, sottoporrà il caso in questione al Consiglio dei Delegati, come da norme statutarie

Art. 17. A seguito di contestazione per violazione del presente Codice Etico si attiveranno le iniziative a norma di Statuto. Art. 9, Art. 13, Art. 15 e Art. 18 per quanto di competenza del Comitato dei Garanti

Art. 18. Verranno osteggiati con tutti i mezzi legittimi che l’associazione ha a disposizione coloro che, avendo accettato la carica sindacale, vengono meno agli impegni assunti, anche dopo aver rimesso l’incarico o dopo aver lasciato il sindacato.
Comunicazione
Art. 19. La comunicazione deve essere completa, dettagliata e veritiera. Deve inoltre avvenire ad intervalli regolari per portare a conoscenza della base tutti i programmi e i progetti portati avanti dall’associazione.
Art. 20. Dovranno essere pubblicati, attraverso rubriche idonee sugli organi di informazione interna, i pareri e le opinioni degli associati che intendono manifestare il libero dissenso all’interno dell’associazione.
Art. 21. Non sono ammesse volontarie alterazioni di comunicazioni ricevute dalla controparte aziendale, così come non è ammessa la censura su qualsiasi scritto ricevuto dagli associati, che rispondono personalmente delle affermazioni fatte nei confronti di chicchessia.

Art. 22. Al fine di evitare espressioni che ledano l’immagine della categoria e del sindacato, ogni articolo, intervista, servizio, diretto alla pubblica opinione e per il quale ci sia sufficiente tempo per concordarlo con gli organi di stampa, deve essere vagliato in via preventiva, sottoponendo la sostanza del servizio al Consiglio di Presidenza e/o al Consiglio dei Delegati tramite appositi sistemi di comunicazione interna.


Gestione risorse economiche

Art. 23 In qualsiasi momento il bilancio deve essere di libero acceso e prontamente consultabile in sede dagli associati che ne facciano richiesta.
Art. 24. Le spese effettuate per conto dell’associazione devono essere registrate in modo completo e devono essere facilmente disponibili per la consultazione a qualsiasi associato ne faccia richiesta. Il responsabile economico dell’associazione deve mettere a disposizione la propria conoscenza qualora un associato chieda un chiarimento sulle singole voci di spesa presenti in bilancio.
Art. 24. Chi gestisce il patrimonio dell’associazione deve consultare il Consiglio dei Delegati prima di fare investimenti superiori a 10.000 (diecimila) Euro. Tale investimento esso deve essere comunque pubblicizzato sugli organi di informazione dell’associazione.
Art. 25. Ogni investimento o spesa effettuati a nome dell’associazione deve rispondere a criteri tali da ottimizzare l’efficienza, la qualità e il costo.
Art. 26. Non è ammesso gestire il patrimonio in modo tale da ricevere benefici personali da parte degli amministratori. Qualora ci sia un conflitto di interessi di questo tipo e, nonostante ciò, si riscontri un indubbio vantaggio per l’associazione, il caso in oggetto dovrà essere sottoposto al CDP e CDD e ne deve essere data notizia ampia e dettagliata sugli organi di informazione disponibili.
Art. 27. Nel caso in cui i gestori del patrimonio associativo intendano porre in essere delle società, a scopo di lucro e non, per conto dell’associazione, non possono intestare dette società a persone fisiche. Eventuali utili derivanti da tali attività dovranno confluire tutte nel bilancio dell’associazione.
Art. 28. Chiunque gestisca il patrimonio, deve lasciare un archivio ben custodito delle operazioni effettuate durante il proprio mandato.

Revisione del codice
Art. 29. Gli articoli del presente codice possono essere modificati con procedura analoga a quella della riforma dello statuto ad eccezione dell’importo massimo indicato all’ articolo 24 che potrà essere aggiornato, in sede di Collegio dei Delegati.

 


 

Martedi, 4 Maggio 2010 13:33:34 | 189 visite | Stampa